Circolare INPS sui permessi lavorativi Legge 104/92

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010 è stata pubblicata la Legge 183/2010 che all’articolo 24 modifica la Legge 104/1992 introducendo nuove disposizioni sui permessi lavorativi a favore dei lavoratori dipendenti che assistono familiari con handicap grave.

L’INPS con circolare n. 155 del 3 dicembre 2010 ha impartito delle direttive.

Con la nuova legge hanno diritto ai permessi lavorativi il coniuge e i parenti gli affini entro il secondo grado: figli, nonni, suoceri, cognati, ecc

Eccezionalmente il diritto è esteso anche i parenti e gli affini di terzo grado.

La nuova legge introduce la possibilità di usufruire dei tre giorni di permesso mensili anche da parte dei parenti ed affini di minori di tre anni.

La Legge 183 ribadisce che non possono essere concessi i permessi mensili della Legge 104/1992 a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave.

Secondo l’interpretazione dell’INPS l’alternanza fra più beneficiari è possibile solo per i genitori di figli con grave disabilità.

Un’altra importante novità è l’opportunità per i genitori di minori di tre anni di fruire anche dei tre giorni di permesso mensili, in alternativa al prolungamento del congedo parentale o delle due ore di permesso giornaliero, già dal giorno in cui viene riconosciuto lo stato di disabilità grave.

La circolare INPS precisa che:La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese”, cioè nello stesso mese può essere usufruito un solo beneficio.

In caso di ricovero ospedaliero i permessi possono essere concessi in tre casi:

se il ricovero viene interrotto per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;

– ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;

– ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età.

Anche i requisiti della continuità e dell’esclusività sono stati abrogati dalla nuova legge. La circolare dell’INPS precisa che: Pertanto oltre al requisito della convivenza, già eliminato dall’art. 20 della suddetta legge 53/2000, anche la “continuità” e l’ “esclusività” dell’assistenza, non sono più elementi essenziali ai fini del godimento dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92.”

Il lavoratore dipendente che usufruisce dei permessi è tenuto a comunicare entro trenta giorni eventuali variazioni che facciano venir meno il beneficio concesso.

Entro breve tempo sul sito dell’INPS www.inps.it saranno disponibili i nuovi moduli per la richiesta.

Le indicazioni fornite dall’INPS non valgono per i lavoratori assicurati con altri Enti Previdenziali.

Per quanto riguarda la sede di lavoro il familiare che assiste la persona disabile in stato di gravità può chiedere, se disponibile, la sede più vicina al domicilio della persona da assistere.

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